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ART.
1 (Denominazione e Sede)
ART. 2 (Ambito territoriale e durata)
ART. 3 (Scopi)
ART. 4 (Patrimonio)
ART. 5 (Organi)
ART. 6 (Il Presidente)
ART. 7 (Consiglio di Amministrazione)
ART. 8 (Funzione del Consiglio di Amministrazione)
ART. 9 (Comitato Esecutivo)
ART. 10 (Compiti del Comitato Esecutivo)
ART. 11 (Revisori dei conti, composizione
e funzioni)
ART. 11 bis (Assemblea dei Volontari)
ART. 12 (Gratuità degli incarichi)
ART. 13 (Estinzione e devoluzione del patrimonio)
ART. 14 (Esercizio Finanziario, utili ed avanzo
di gestione)
ART. 14 bis
ART. 15 (Norme di Rinvio)
ART.
1 (Denominazione e Sede) torna
su
1.
E’ costituita per iniziativa di Padre Antonio Alessi,
Missionario Salesiano, nato a Rosà (VI) il 23 marzo
1915 una Fondazione denominata “FONDAZIONE FRATELLI
DIMENTICATI ONLUS”
2. La Fondazione ha sede a Cittadella (PD) Via Padre Nicolini
16/1.
Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali la Fondazione
potrà aprire sedi secondarie, prive di autonomia
patrimoniale, sia in Italia che all’estero, che svolgeranno
la loro attività nell’ambito degli indirizzi
impartiti dalla sede centrale ed ovviamente nel rispetto
dello statuto della fondazione.
ART.
2 (Ambito territoriale e durata) torna
su
1.
L’attività della Fondazione si svolge nell’ambito
territoriale nazionale ed internazionale ed ha durata illimitata.
ART.
3 (Scopi) torna
su
1.
La Fondazione è apolitica, di ispirazione cristiana,
ed ha come scopo quello di provvedere all’aiuto morale
e materiale in favore dei lebbrosi del Mondo e di quanti
vivono in condizione subumana, ed in particolare di quelli
dell’India, svolgendo qualsivoglia attività
finalizzata all’alleviamento delle loro sofferenze
e al miglioramento della loro qualità di vita, alla
prevenzione e cura delle loro patologie, ed in particolare
dei loro figli, provvedendo a cure, mantenimento, educazione.
La Fondazione potrà creare, pure, attraverso idonee
iniziative, condizioni ed occasioni di lavoro atte a favorire
la loro crescita sociale ed economica.
2. La Fondazione promuoverà altresì, anche
in collaborazione con Enti Morali, Enti Pubblici e Privati,
Ditte, Istituti Italiani ed Esteri, studi e ricerche sulla
situazione dei lebbrosi e di quanti vivono in condizioni
subumane. Potrà provvedere ad un’azione di
sensibilizzazione ai citati problemi attraverso l’organizzazione
di convegni, mostre e manifestazioni varie nonché
attraverso la realizzazione, pubblicazione e vendita di
riviste e pubblicazioni varie sull’argomento.
3. Per il raggiungimento dei benefici scopi sopra descritti,
quale attività accessoria, direttamente gestita,
la Fondazione potrà aprire punti di vendita al dettaglio
e all’ingrosso di qualsivoglia bene appartenente al
settore alimentare e non alimentare, nel rispetto delle
norme e regolamenti in materia di commercio. Sarà
cura della Fondazione apporre nei vari punti vendita, cartelli
indicativi che sottolineano gli scopi benefici dell’iniziativa.
4. La Fondazione potrà acquisire beni immobili, partecipare
in società e creare società, per il funzionamento
connesso al raggiungimento dei propri scopi.
5. La Fondazione persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale e non ha finalità di
lucro.
6. La Fondazione non potrà comunque svolgere attività
diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’articolo
10 del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.
ART.
4 torna
su
Il
Patrimonio della Fondazione è costituito da beni,
titoli e denaro per una somma di Euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei
virgola novanta) variamente investiti.
ART.
5 (Organi) torna
su
1. Gli organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l’Assemblea dei Volontari.
ART.
6 (Il Presidente) torna
su
1.
La Fondazione è rappresentata legalmente dal Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente
e un Vice Presidente da scegliere fra i componenti del Consiglio
di Amministrazione stesso.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente che esercita, inoltre, le
funzioni espressamente delegategli dallo stesso Presidente
o dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o
impedimento anche del Vice Presidente, il Presidente è
sostituito dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
ed il Comitato Esecutivo.
ART.
7 (Consiglio di Amministrazione) torna
su
1.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un Presidente, un Vice Presidente e da tredici
consiglieri.
Il Consiglio stesso dovrà essere composto, per almeno
due terzi da laici. I componenti del Consiglio di Amministrazione
dovranno essere in possesso di dignità morale e dimostrare
spiccate attitudini al volontariato e alla cooperazione.
2. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione rimarrà
in carica cinque anni e potrà essere riconfermato.
I componenti il Consiglio di Amministrazione scaduti rimarranno
in carica fino al momento del subentro dei loro successori.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione
del Consiglio stesso adottata con maggioranza dei due terzi
dello stesso, potranno essere destituiti dal loro incarico
nei casi accertati di indegnità morale.
3. Il rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione
o la loro sostituzione dovuta a scadenza, dimissioni, morte,
destituzione o ad altri casi previsti dalla legge, avverrà
sulla base di una lista di nominativi, formata dal Consiglio
di Amministrazione in carica con apposita deliberazione,
selezionati tra i volontari iscritti nel Registro dei Volontari
di cui all’art. 11 bis del presente statuto. Detta
lista sarà sottoposta, entro i termini di cui ai
seguenti paragrafi, al Vescovo pro tempore di Padova, il
quale potrà esprimere parere contrario alla nomina
di uno o più dei nominativi inseriti nella lista.
4. Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza
quinquennale dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione
è tenuto a sottoporre la lista dei nuovi membri al
Vescovo di Padova almeno 90 (novanta) giorni prima della
data di scadenza del proprio mandato.
Negli altri casi (sostituzione per dimissioni, morte, destituzione
o per le altre ipotesi previste dalla legge) il Consiglio
di Amministrazione in carica provvederà alla formazione
della lista entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi della
causa di sostituzione.
5. Il Vescovo pro tempore di Padova, può esprimere
il proprio parere negativo nei 30 giorni successivi alla
comunicazione ed in tal caso il Consiglio di Amministrazione
provvede entro i successivi 15 giorni, a sottoporre al Vescovo
pro tempore di Padova ed all’Ispettoria della Congregazione
Salesiana la lista integrata con nuovi nominativi, selezionata
comunque fra i Volontari iscritti nel registro dei Volontari
di cui all’art. 11 bis del presente statuto.
6. In caso di mancata trasmissione da parte del Vescovo
pro tempore di Padova del parere negativo entro il termine
di cui al precedente § 5, i nuovi membri del Consiglio
di Amministrazione subentreranno in carica alla naturale
scadenza dei loro predecessori.
7. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente
o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere
più anziano di età, a mezzo raccomandata,
anche a mano, email, fax, spedita almeno quindici giorni
prima della data della riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide,
in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti e, in seconda convocazione,
da indirsi non prima delle ventiquattro ore successive,
con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri. In caso
di parità prevale il voto del Presidente o, in sua
assenza, nell’ordine quello del Vice Presidente o
del Consigliere più anziano di età.
9. In occasione dei rinnovi, il Consiglio uscente resta
in carica, con pienezza di poteri, finchè lo stesso
non sia stato ricostituito.
10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria
due volte all’anno e tutte le volte che il Comitato
Esecutivo ne chieda la convocazione.
ART.
8 (Funzione del Consiglio di Amministrazione)
torna
su
1.
Approva i programmi relativi all’attività ordinaria
e alle iniziative straordinarie della Fondazione presentati
anche su proposta del Comitato Esecutivo.
2. Approva il bilancio, con le sue eventuali variazioni,
predisposto dal Comitato Esecutivo.
3. Provvede al rinnovo del Comitato Esecutivo di cui all’art.
9 assegnando a ciascun componente i compiti di pertinenza.
Provvede altresì alla sostituzione dei componenti
del Comitato Esecutivo in caso di morte o dimissioni.
4. A supporto della propria attività e di quella
del Comitato Esecutivo, può provvedere all’istituzione
e alla nomina di eventuali commissioni che operano specifiche
competenze.
5. Approva i regolamenti relativi all’organizzazione
interna della Fondazione e all’attività delle
commissioni eventualmente costituite secondo il precedente
comma.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza
assoluta dei presenti salvo quanto previsto all’art.
7.2 del presente statuto.
7. E’ competente a deliberare in merito alle modifiche
del presente statuto.
ART.
9 (Comitato Esecutivo) torna
su
1.
E’ costituito un Comitato Esecutivo formato da cinque
componenti facenti parte del Consiglio di Amministrazione,
fra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso,
che lo presiede.
2. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo
è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi
componenti.
3. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente
o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente o del Consigliere
più anziano che presiede la riunione.
4. Ciascun componente il Comitato Esecutivo, salvo per il
minor periodo quale conseguenza delle sostituzioni in qualità
di componente del Consiglio di Amministrazione come previsto
dal precedente art. 7.3, o per interruzione incarico di
componente il Comitato Esecutivo per qualsivoglia motivo,
rimarrà in carica cinque anni e potrà essere
rieletto.
ART.
10 (Compiti del Comitato Esecutivo) torna
su
Il
Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:
1.
Predisporre i programmi annuali relativi all’attività
ordinaria ed alle iniziative straordinarie della Fondazione
e ne dà attuazione una volta approvati dal Consiglio
di Amministrazione.
2. Predisporre il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo
da portare all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Adotta tutte le iniziative organizzative ed operative
necessarie per l’attuazione dei programmi approvati
dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato
Esecutivo potrà avvalersi dell’operato di commissioni
come disciplinate dall’art. 8 comma 4 del presente
statuto.
5. Iscrivere, previa deliberazione, nel Registro dei Volontari
da esso tenuto ed aggiornato, di cui al successivo art.
11bis, i nominativi delle persone richiedenti che operano
in modo continuativo, attivo e proficuo per la Fondazione
al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’art.
3 dello Statuto; cancellare, altresì, sempre previa
deliberazione, i nominativi di coloro che non prestano più
tale attività.
6. Esaminare i pareri e le esigenze rappresentati dall’Assemblea
dei Volontari nello svolgimento della propria attività
consultiva, e formulare eventuali proposte che ne tengano
conto al fine dei programmi operativi e delle iniziative
di cui ai precedenti §§ 1 e 3 del presente articolo.
ART.
11 (Revisori dei conti, composizione e funzioni)
torna su
1.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri,
nominati dal Consiglio di Amministrazione, dotati di adeguata
professionalità, ed in possesso dei requisiti come
stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. I Revisori dei Conti provvedono al controllo sull’amministrazione
della Fondazione, all’accertamento della regolare
tenuta della contabilità e della corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
e ad ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge
in materia.
ART.
11 bis (Assemblea dei Volontari) torna
su
1.
E’ istituito un registro dei Volontari, contenente
i nominativi dei Volontari che operano in modo continuativo,
attivo e proficuo per la Fondazione al fine di realizzare
gli obiettivi di cui all’art. 3 dello Statuto, tenuto
dal Comitato Esecutivo secondo le modalità prescritte
dall’art. 10 § 6.
2. L’iscrizione nel Registro dei Volontari è
deliberata dal Comitato Esecutivo, entro 30 giorni dall’apposita
richiesta scritta dell’interessato. Il diniego di
iscrizione viene comunicato per iscritto al richiedente
entro 30 giorni dalla delibera.
3. La cancellazione dal registro dei Volontari è
deliberata dal Comitato Esecutivo in caso di mancata presentazione
delle attività di supporto in modo continuativo da
parte del Volontario iscritto, per almeno 60 giorni.
4. E’ costituita un’Assemblea dei Volontari
composta dai Volontari iscritti nel Registro dei Volontari
e da un Presidente eletto tra gli stessi.
5. L’Assemblea dei Volontari ha funzione esclusivamente
consultiva e propositiva in ordine ai programmi e alle iniziative
finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione
di cui all'art. 3 dello Statuto, che emergono anche dalle
esigenze riscontrate nello svolgimento diretto e concreto
delle attività solidaristiche.
6. L’Assemblea dei Volontari è convocata dal
Presidente dell’Assemblea o dal Comitato Esecutivo,
a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, email, fax,
spedita almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la
riunione, con indicazione della relativa ora e luogo e ordine
del giorno.
7. L’Assemblea dei Volontari si riunisce, in via ordinaria,
tutte le volte che il Presidente della Fondazione o il Comitato
Esecutivo o il Presidente dell’Assemblea ne chiedano
la convocazione e, comunque, almeno una volta nel corso
dell’anno.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Volontari sono
validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti alla riunione.
ART.
12 (Gratuità degli incarichi) torna
su
1.
Per le funzioni svolte dal Consiglio di Amministrazione
non sono corrisposti emolumenti, fatto salvo il rimborso
spese documentato secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Per dovere di giustizia, ai componenti il Comitato Esecutivo,
che presteranno la loro opera a tempo pieno o parziale,
verrà corrisposto quanto ritenuto giusto secondo
i criteri stabiliti dal regolamento. Ai revisori dei conti
verrà corrisposto quanto stabilito per legge o dal
Consiglio di Amministrazione, previa accettazione espressa
dei revisori stessi.
ART.
13 (Estinzione e devoluzione del patrimonio) torna
su
1.
In caso di scioglimento, fusione o trasformazione della
Fondazione determinati dall’impossibilità di
proseguire negli scopi istituzionali nonché da disposizioni
legislative o da qualsiasi provvedimento dell’autorità
costituita, il patrimonio della fondazione sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge
23 dicembre 1996 n. 662, secondo la previsione della lettera
f) dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, dovrà essere
devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità.
ART.
14 (Esercizio Finanziario, utili ed avanzo di gestione)
torna su
1.
L’esercizio finanziario della Fondazione va dall’1
(uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare
il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno e il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta)
aprile dell’anno successivo a quello di riferimento,
il bilancio consuntivo dovrà essere esaminato dal
Collegio dei Revisori dei Conti al quale dovrà essere
presentato almeno 15 (quindici) giorni prima della sua approvazione
da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per
la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
4. E’ espressamente vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della
medesima ed unitaria struttura.
ART.
14 bis torna su
In
base all’art. 25 del C.C. l’Autorità
Governativa eserciterà il controllo e la vigilanza
sull’amministrazione della fondazione.
ART.
15 (Norme di Rinvio) torna
su
1.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge
in materia.
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